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Dispositivi Medici

Prodotti soggetti a detrazione d’imposta come spesa sanitaria

I supporti doga “Evolution” e “Orthodorm” nonché i materassi “Super Morfeo” e “Laura Pitti Plus” godono della certificazione come Dispositivo Medico di Classe 1 in conformità agli standard richiesti dalle Direttive Europee 93/42/CEE (concernente i Dispositivi Medici) e 2001/95/ CE (concernente la sicurezza generale dei prodotti immessi sul mercato). Apposite prove fatte eseguire, sui materassi, da e.effe.c., s.r.l. in collaborazione con Dormisano int. S.r.l. presso il Laboratorio POLAB di Pisa, hanno dimostrato le proprietà schermanti e di isolamento dai campi elettromagnetici. Inoltre, le caratteristiche decomprimenti dei prodotti risultano efficaci per prevenire e alleviare problemi posturali e patologie da decubito.

La qualifica di Dispositivo Medico di Classe 1, permette a questi modelli di beneficiare della detrazione di imposta per spese sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR).
Pertanto la spesa sostenuta per l’acquisto dei predetti prodotti potrà essere detratta come spesa sanitaria per un ammontare pari al 19% (per la parte che supera la franchigia di euro 129,11 da applicarsi sull’ammontare complessivo di tutte le spese sanitarie sostenute) nella dichiarazione dei redditi che riguarda il periodo di imposta al quale si riferisce l’acquisto. Per usufruire di tale opportunità, è necessario fornire la seguente documentazione:



  •  prescrizione su carta intestata del medico curante (e/o specialista) attestante la necessità dell’utilizzo dei prodotti sopra indicati.
  •  fattura intestata al contribuente cui si riferisce la spesa o scontrino fiscale contenente i dati: natura, qualità e quantità dei beni acquistati e codice fiscale del destinatario.

Questa documentazione deve essere conservata con la dichiarazione dei redditi per almeno 5 anni. Va sottolineato che il presupposto per la detrazione delle spese sostenute, deve essere riconducibile ad una patologia comprovata dalla prescrizione medica e attestante la necessità per la quale la spesa si è resa necessaria.
Per ottenere l’agevolazione di cui sopra riguardante i dispositivi medici deve esserci sempre un nesso di causalità tra la patologia del contribuente e i prodotti, i quali devono essere compresi nell’elenco 2 del D.M. n.332 del 27 agosto 1999, emanato dal Ministero della Sanità.



L’acquisto effettuato sui prodotti di cui alla precedente pagina che hanno la certificazione come Dispositivo Medico di Classe 1 in conformità agli standard richiesti dalle Direttive Europee 93/42/CEE, nonché l’acquisto delle poltrone con sistema alzapersona, godono dell’agevolazione IVA al 4%.

CHI PUO’ USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

-Disabili riconosciuti dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92 -Disabili ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro e di guerra -I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14 del T.U n.915 del 1978, e i soggetti ad essi equiparati, sono considerati portatori di handicap.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER USUSFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE

1. Documento di identità e codice fiscale.

2. Certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art.3 della legge N.104/92. Oppure Specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico ai sensi dell'art. 2 Comma 2 del D.M. 14.03.1998.

3. Certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa ai sensi dell'art. 2 Comma 2 del D.M. 14.03.1998.

4. Autocertificazione secondo il nostro modulo Nel caso di altri disabili riconosciuti da commissioni mediche pubbliche o per i grandi invalidi di guerra è sufficiente fornire la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici (al posto della documentazione di cui al punto 3)

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